Si pubblica il decreto in oggetto (vedi allegato).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 8 del T.U. 16 aprile 1994, n. 297
VISTA l’O.M. 15/07/1991 n. 215 e ss.
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 42.616 del 19/09/2025 recante le
VISTA la Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia prot. 50527 del
23/09/2025, indicante le date per le elezioni di rinnovo del Consiglio d’Istituto – Triennio 2025-2028;
PRESO ATTO che occorre procedere al rinnovo triennale del Consiglio di Istituto
INDICE
le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – triennio 2025-2028, nei giorni di DOMENICA 23
NOVEMBRE 2025 (apertura dei seggi dalle ore 8.00 alle ore 12.00) – LUNEDI’ 24 NOVEMBRE
2025 (apertura seggi dalle
Al riguardo si rammenta il seguente scadenziario elettorale ai sensi dell’OM 215/1991
ADEMPIMENTI
1. Entro il 45° giorno antecedente la data delle votazioni il Dirigente scolastico indice le elezioni
e nomina la Commissione elettorale;
2. Comunicazione degli elenchi aggiornati degli elettori alla commissione elettorale da parte
del Dirigente Scolastico entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
3. Deposito degli elenchi degli elettori da parte della Commissione Elettorale, presso la Segreteria
dell’Istituto (a disposizione di chiunque ne faccia richiesta) entro il 25° giorno antecedente a quello
fissato per le votazioni. La Commissione designa tra gli elettori i componenti del seggio elettorale,
che saranno successivamente nominati dal Dirigente Scolastico.
4. Avverso l’erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla commissione elettorale di
Istituto, in carta semplice, da parte degli appartenenti alla categoria interessata, entro il termine
perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all’albo dell’avviso di avvenuto deposito degli elenchi
stessi.
5. La Commissione decide, in merito ai ricorsi ricevuti, entro i successivi 5 giorni, sulla base della
documentazione prodotta dall’interessato e di quella acquisita d’ufficio.
6. Presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari, dalle ore 9.00 del 20° giorno e
non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
7. Affissione all’albo delle liste dei candidati da parte della commissione elettorale subito dopo le ore
15.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste.
8. La commissione elettorale verificherà successivamente la regolarità delle liste, controllando che le
stesse siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla
categoria di personale che la lista rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori
siano debitamente autenticate ed accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati.
La commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore
al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i
nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Non dovrà tener conto delle firme dei
presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza. Di ogni irregolarità che la
commissione elettorale dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione mediante affissione
all’albo, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall’affissione della comunicazione.
9. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni successivi alla scadenza del
termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste con affissione all’albo.
10. Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni dalla
data di affissione all’albo, con ricorso al Dirigente dell’Ambito Territoriale.
11. L’Ambito territoriale decide in merito ai ricorsi sulle liste entro 2 giorni dalla data dei ricorsi stessi
12. Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente quello fissato per le votazioni.
13. Presentazione delle richieste per le riunioni da parte degli interessati.
14. Nomina dei componenti del seggio elettorale entro il 5° giorno antecedente quello fissato per le
votazioni. E’ immediatamente insediato per le operazioni preliminari
15. Proclamazione dell’eletto entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
16. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono
presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi
relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di Istituto.
17. I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato.
18. Prima convocazione del Consiglio di Istituto (entro 20 giorni).
Si ricorda che, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 allievi, il Consiglio
di Istituto è composto da 19 componenti così suddivisi:
1. otto rappresentanti della componente Genitori nel Consiglio di Istituto;
2. otto rappresentanti della componente Docenti nel Consiglio di Istituto;
3. due rappresentanti della componente Personale A.T.A. nel Consiglio di Istituto
4. Dirigente Scolastico (di diritto)
Le predette elezioni si svolgeranno in presenza nei seguenti giorni:
DOMENICA 23 NOVEMBRE 2025 (apertura del seggio on line dalle ore 8.00 alle ore 12.00)
LUNEDÌ 24 NOVEMBRE 2025 (apertura del seggio on line dalle ore 8.00 alle ore 13.30)
SI PRECISA CHE:
• Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti.
• L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai
docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine
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contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell’anno
scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo
e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo per
l’elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio.
• L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta
ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le
sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria,
poteri tutelari ai sensi dell’art. 348 del Codice Civile. Non spetta l’elettorato attivo o passivo
al genitore che ha perso la potestà sul minore.
• L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta
al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino
al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione,
di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Il personale ATA supplente temporaneo non
ha diritto all’elettorato attivo e passivo.
• Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano
l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti,
che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una
sola rappresentanza.
SI SOTTOLINEA, INOLTRE, CHE:
1. Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori. Deve essere
presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della
Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I^, II, ecc.] riflettente
l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi,
nella relativa scheda elettorale. Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio
dei rappresentanti da eleggere (pertanto massimo 8 genitori; massimo 16 docenti; massimo 4 ATA).
La lista può essere costituita anche da un solo candidato. I candidati sono elencati con l’indicazione
del cognome, nome, luogo e data di nascita. Saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi. Le
liste per le componenti devono essere presentate da:
• per la componente Genitori: almeno 20 genitori
• per la componente Docenti: almeno 20 docenti
• per la componente ATA: almeno 1/10 del personale ATA (min.2) e consegnate personalmente
da uno dei firmatari alla segreteria presso gli Uffici dell’Istituto.
Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla
dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima
componente. Le liste devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista.
4. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente
Scolastico o suo delegato. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede
l’attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l’autenticazione.
5. I candidati possono illustrare i programmi. Le richieste di riunione vanno presentate al Dirigente
Scolastico e possono essere effettuate in orario extrascolastico.
Il Dirigente Scolastico stabilirà il diario delle riunioni tenuto conto dell’ordine di richiesta. Del diario
è data comunicazione ai rappresentanti delle liste
Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura.
È consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina.
SI RICORDA I N O LT R E CHE:
– Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista.
– Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente.
Nessun
CANDIDATO può presentare alcuna lista.
– Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna
lista ma è possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista.
MODALITÀ DI VOTAZIONE
• La votazione avverrà in maniera telematica sulla piattaforma ELIGO.
• Ogni elettore può esprimere fino a 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più figli nella
medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta.
Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni
elettroniche e non potranno essere interrotte fino al loro completamento. Al termine delle operazioni
di scrutinio viene redatto il verbale nel quale saranno presenti i seguenti dati:
• Numero degli elettori e dei votanti, divisi per categoria.
• Numero di voti attribuiti a ciascuna lista.
• Numero di preferenze ricevuti da ciascun candidato.
• In caso venisse espresso il voto per candidati di liste diverse da quella prescelta vale il voto
di lista e non le preferenze. Nel caso in cui nella scheda elettorale manchi la preferenza,
l’attribuzione del voto andrà alla sola lista.
Si ricorda che, ai sensi dell’art.37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende
validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria
rappresentanza. L’allegato sotto riportato, che costituisce parte integrante del decreto di indizione
delle elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto, riassume lo scadenzario dei principali
adempimenti elettorali.
Le liste dei candidati al Consiglio di Istituto dovranno essere presentate personalmente da uno dei
firmatari alla Commissione Elettorale dalle ore 09:00 del 20° giorno e non oltre le ore 12:00 del
15° giorno antecedente le votazioni, cioè dalle ore 9:00 da lunedi 03 novembre 2025 alle ore 12:00
di sabato 08 novembre 2025. Considerando che nella giornata del sabato gli uffici restano chiusi, solo
per tale giorno è consentito l’invio via mail all’indirizzo miic8fs00p@istruzione.it. La propaganda
elettorale potrà svolgersi dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni, cioè dal 5 novembre 2025 al
21 novembre 2025.
SCADENZARIO PRINCIPALI ADEMPIMENTI ELETTORALI
1. Indizione delle elezioni
Entro il 45° giorno antecedente alle votazioni (09.10.25)
2. Costituzione o rinnovo delle commissioni elettorali di circolo/istituto (Art. 24 O.M. n.215/91) Entro
il 45° giorno antecedente alle votazioni (09.10.25)
3. Comunicazione da parte dei capi di istituto alle commissioni elettorali dei nominativi degli elettori
(Art. 27 O.M. n.215/91)
Entro il 35° giorno antecedente le votazioni (19/10/2025)
4. Formazioni elenchi elettorali (Art. 27 O.M. n.215/91)
Entro il 25° giorno antecedente le votazioni (29/10/2025)
5. Presentazione delle liste dei candidati (Art. 32 O.M. n.215/91) dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre
le ore 12 del 15° giorno antecedente le votazioni (dalle ore 9 del 03/11/2025 alle ore 12 del
08/11/2025)
6. Propaganda elettorale dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni (dal 05/11/2025 al 21/11/2025)
7. Nomina dei seggi non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni (18/11/2025)
8. Votazioni: DOMENICA 23 NOVEMBRE 2025 (apertura dei seggi dalle ore 8.00 alle ore 12.00) –
LUNEDÌ 24 NOVEMBRE 2025 (apertura dei seggi dalle ore 8.00 alle ore 13.30);
9. Proclamazione degli eletti entro il 2^ giorno successivo alle elezioni (non oltre il 26/11/2025).
Personale scolastico
Docente